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COMMISSIONE ELETTORALE
Nella seduta del 16 Luglio 2007 con Deliberazione n. 32 , il Consiglio Comunale ha eletto tra i propri componenti con votazione a scrutinio segreto, la Commissione Elettorale, ai sensi degli artt.12 e seguenti del DPR n.223 del 20/03/1967.
Tale Commissione è composta dal Sindaco, da tre membri effettivi e tre membri supplenti, oltre che dal Segretario Comunale con funzione verbalizzante..
Membri Effettivi: ABATE PRIMAVERA - ANDREANI GIORGIO - DE ANGELIS GIOVANNI
Membri Supplenti: Buvoli Albino - Rescigno Michele - Lazzari Giorgio Ferruccio


Come è noto, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)´- pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 - ha introdotto, con l´art. 2, comma 30 (in vigore dal 1° gennaio 2008), un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
L´intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad un contenimento della pesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali. Peraltro, la medesima norma, nella parte in cui trasferisce - in tutti i comuni - direttamente ad un organo monocratico alcune competenze prima attribuite alla commissione elettorale comunale, va anche a collocarsi nell´alveo del processo di snellimento e semplificazione dell´azione della Pubblica Amministrazione, proponendosi di conseguire maggiore efficienza ed economicità nel procedimento di formazione ed aggiornamento delle liste elettorali, valorizzando, al contempo, la funzione svolta dal personale dei Comuni preposto al servizio elettorale.
Al riguardo, il Ministero dell´interno, con circolare n. 1 dell´8 gennaio 2008, ha fornito alcune indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008.

In particolare, il primo periodo della citata norma prevede il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dalla commissione elettorale comunale al responsabile dell´ufficio elettorale comunale, facendo peraltro salve le disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico, relative alla costituzione ed al funzionamento della medesima commissione.
Alla competenza di tale organo collegiale restano devolute - in virtù della riserva espressa nell´ultimo periodo della norma citata ­ le attribuzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, riguardanti la tenuta e l´aggiornamento dell´albo delle persone idonee all´ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori.

Ovviamente, in tale contesto normativo restano vigenti le disposizioni del successivo articolo 15 del medesimo testo unico, volte ad assicurare il pieno svolgimento delle funzioni della commissione elettorale comunale, attraverso la disciplina delle ipotesi di decadenza, della sua rinnovazione e di interventi sostitutivi.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, il responsabile dell´ufficio elettorale comunale assume le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale.

Ultimo aggiornamento effettuato il 20/06/2008